Ambito dei contenuti

Mandato legale

Su incarico della Confederazione e in conformità con le diverse basi legali, MeteoSvizzera fornisce servizi meteorologici e climatologici per la protezione e il benessere della Svizzera.

Piè di pagina

Navigazione top bar

Autorità federali svizzereAutorità federali svizzere

I compiti principali di MeteoSvizzera sono specificati nella legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet, RS 429.1).

Questi compiti comprendono in prima linea il rilevamento permanente di dati meteorologici e climatologici sull’intero territorio svizzero (art. 1 lett. a LMet). Questi dati costituiscono la base per altre attività fondamentali, come ad esempio l’emissione di allerte maltempo per la popolazione e le autorità (art. 1 lett. c LMet), l’approntamento di informazioni climatologiche (art. 1 lett. e LMet), la messa a disposizione di previsioni meteorologiche per la collettività (art. 1 lett. h LMet) e il sostegno ad altre autorità nella sorveglianza della radioattività e di altri inquinanti atmosferici  (art. 1 lett. f LMet e art. 10 Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, RS 732.33). Per adempiere i suoi compiti, MeteoSvizzera realizza progetti di ricerca e di sviluppo orientati alla pratica (art. 1 lett. g LMet) e cura una stretta collaborazione con gli istituti svizzeri di ricerca.

Nell’ambito di questi compiti legali, il Consiglio federale definisce un’offerta di prestazioni meteorologiche e climatologiche di base, specificate nell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11).

Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA, RS 172.019), in vigore dal 1° gennaio 2024, le unità amministrative della Confederazione rendono accessibili al pubblico i dati che utilizzano o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in banche dati. Per l’introduzione di questo principio dei dati pubblici aperti (Open Government Data - OGD) viene concesso un periodo di tre anni (art. 19 cpv. 1 LMeCA).

Presso MeteoSvizzera, per l’attuazione legale della LMeCA è necessaria una revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11). La revisione dell’ordinanza è stata adottata dal Consiglio federale il 14 agosto 2024 ed entrerà in vigore il 1° aprile 2025. MeteoSvizzera sta lavorando per implementare i necessari adattamenti tecnici e amministrativi che permetteranno l’accesso ai propri i dati nel rispetto delle nuove basi legali.

MeteoSvizzera è membro dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, che è responsabile sia delle attività di preparazione, sia della gestione di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, OSMFP, RS 520.17). ). In collaborazione con la Centrale nazionale d’allarme CENAL, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione costituisce inoltre l’organizzazione d’intervento in caso di pericolo originato da un aumento della radioattività (art. 2 Ordinanza sulla protezione della popolazione, OPPop, RS 520.12).

Nel quadro dell’OPPop, come pure dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE, RS 732.33), MeteoSvizzera fornisce alle autorità competenti dati meteorologiche di misura e di previsione in tempo reale, previsioni specifiche e calcoli di diffusione (art. 2 cpv. 4 lett. a e art. 14 OPPop).

In qualità di membro del Comitato direttivo Intervento pericoli naturali LAINAT, MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali destinato alla popolazione (art. 3 cpv. 2 e 5 OPPop) ed è competente per le allerte in caso di fenomeni meteorologici pericolosi (art. 23 OPPop).

MeteoSvizzera è il servizio meteorologico designato e come tale è una componente della sicurezza aerea monopolizzata della Svizzera (art. 1 lett. d LMet e art. 9c Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea, RS 748.132.1). Ulteriori informazioni su questo importante compito sono disponibili qui.

Nel caso di catastrofi tecnologiche o naturali, come pure per operazioni militari, le condizioni meteorologiche possono giocare un ruolo decisivo. In tali situazioni, il “Settore coordinato meteo” fornisce informazioni meteorologiche a tutti gli organi civili e militari coinvolti. MeteoSvizzera coordina questa collaborazione con l’esercito e l’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, ai sensi dell’ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico (RS 520.13).

Il servizio comprende i seguenti compiti:

  • garantire il flusso d’informazioni meteorologiche verso gli organi di condotta civili e militari in situazioni particolari e straordinarie;
  • raccogliere i dati necessari per la fornitura dei diversi prodotti del servizio meteorologico;
  • assicurare l’utilizzo congiunto e lo scambio delle infrastrutture e dei dati meteorologici civili e militari esistenti, nonché delle corrispettive risorse;
  • coordinare la formazione tecnica in ambito militare e civile.